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Eredità e successione:

L'eredità è costituita dall'insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili che fanno capo al defunto al momento della sua morte. Pertanto, l'eredità è costituita non solo dai beni e dai crediti di cui il defunto era titolare al momento della sua morte, ma anche dei debiti.
Non tutti i diritti e/o rapporti del defunto si possono trasmettere ad altri: la patrimonialità è uno degli elementi che determinano la trasmissibilità dei diritti e/o rapporti che fanno capo al defunto; tuttavia, alcuni diritti patrimoniali, come il diritto d'uso e il diritto di abitazione, non sono trasmissibili e si estinguono quindi con la morte del loro titolare. Il diritto di proprietà su beni materiali, sia mobili sia immobili, è invece sempre trasmissibile.

Le successioni si distinguono principalmente in:


Successione a titolo universale (artt. 456 ss c.c.): quando un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di un altro soggetto; il nostro ordinamento giuridico riconosce solo la successione universale mortis causa (per morte).
In particolare, la successione mortis causa mira ad assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali facenti capo al de cuius (defunto): è la legge a stabilire le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sull'eredità (riserva assoluta di legge).
Nell'ambito della successione mortis causa si può, a sua volta, individuare una successione legittima ed una successione testamentaria.

La successione universale, di regola, non si realizza automaticamente, bensì a seguito di un atto di accettazione compiuto dal chiamato all'eredità; unica ipotesi di successione universale automatica è quella dello Stato nel caso in cui manchino altri successibili.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre con dichiarazione espressa in forma testamentaria l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede, ma la scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato.

Successione a titolo particolare: quando è trasferita una determinata posizione soggettiva attiva o passiva. Essa può essere mortis causa o inter vivos.
Oltre agli acquisti dei diritti reali, nella successione inter vivos si inquadrano anche gli istituti della successione nel credito che può derivare da: un atto di disposizione, e allora si parla di cessione del credito, da un altro fatto (di solito un pagamento) e allora si tratta di una surrogazione del terzo nei diritti del creditore . Ammissibile è ancora la successione inter vivos nel debito, realizzabile mediante gli istituti della delegazione estromissione ed accollo, ma può avvenire solo se il creditore vi consenta.


L'acquisto mediante successione inter vivos è assoggettato a due regole fondamentali: l'acquirente non può vantare un diritto più ampio di quello spettante all'alienante; l'acquisto del nuovo titolare dipende, di regola, dall'effettiva esistenza del diritto nel patrimonio del precedente titolare.

Il nostro ordinamento prevede due tipi di successione: la successione legittima e la successione testamentaria.
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, legittimati, adottivi e naturali, ai genitori, agli ascendenti legittimi, ai collaterali entro il sesto grado.
Se tutti questi soggetti mancano, o non vogliono o non possono accettare l'eredità, l'eredità si devolve allo Stato.

La successione testamentaria è invece quella successione che viene regolata attraverso un testamento, atto con il quale ogni persona può disporre in tutto o in parte del proprio patrimonio, per il tempo successivo alla sua morte.
Il testamento può contenere disposizioni di carattere patrimoniale come la nomina di uno o più eredi e l'attribuzione di uno o più legati.

Accanto a disposizioni di natura patrimoniale, il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, quale, per esempio, il riconoscimento di un figlio naturale.

Donazione: contratto con il quale un soggetto (donante) per spirito di liberalità arricchisce un altro soggetto (donatario) disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione.


Per il perfezionamento del contratto è necessaria anche l'accettazione del donatario, che deve essere formalizzata attraverso un atto pubblico.
La donazione è un atto personale, ovvero un atto che non può essere compiuto da un rappresentante del donante: questi, tuttavia, può nominare un procuratore speciale per la stipulazione del contratto di donazione.

La donazione può essere revocata per due motivi:ingratitudine o sopravvenienza di figli.
In entrambi i casi occorre proporre una domanda giudiziale che, con sentenza, dichiari l'inefficacia della donazione già compiuta.